1) Prima …
Già la Legge 46/90 (ora abrogata a favore del DM 37/2008) aveva provveduto a prescrivere la tassativa eliminazione di una consuetudine tipica presente nel settore agricolo: quella del "fai da te" degli impianti elettrici.
L’indicazione derivante da tale norma era chiara: la cura di detti impianti doveva essere affidata a professionisti del settore, prevedendo che l'installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti elettrici dovesse essere eseguita solo ed esclusivamente da “soggetti abilitati" (imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, il cui imprenditore fosse in possesso di determinati requisiti tecnico professionali).
Inoltre prescriveva che tutti gli impianti, anche quelli costruiti prima dell’anno 1990, fossero opportunamente adeguati alle Norme C.E.I.
Per ottemperare a tale Legge, chiunque dovesse installare o effettuare manutenzione ad un impianto elettrico era tenuto a rivolgersi ad una ditta autorizzata, che, terminato il lavoro, era tenuto a rilasciare al committente una "dichiarazione di conformità", ossia un documento in cui la ditta installatrice si assume la responsabilità dell’esecuzione corretta del lavoro commissionato (corredato, se del caso, dagli allegati obbligatori stabiliti dalla Legge 46/90).
Il rilascio della “dichiarazione di conformità” era motivato dai seguenti aspetti:
il committente, in caso di ispezione da parte dell'Organo di Vigilanza, potesse dimostrare di aver commissionato il lavoro ad un soggetto abilitato
in caso di lavoro male eseguito occorreva, per eseguire le opportune contestazioni, poter esibire detto documento
il Sindaco non poteva rilasciare il certificato di abitabilità o agibilità di un immobile in assenza della dichiarazione di conformità sopra citata
la dichiarazione di conformità era richiesta dai Vigili del Fuoco in caso di presentazione di pratica di certificato di prevenzione incendi
nelle Aziende con presenza di personale subordinato o ad esso equiparato, ai sensi del D.P.R. 547/55 art. 267 (ora D.Lgs 81/2008), la presenza di impianti elettrici fatiscenti era punita penalmente.
Inoltre, disporre della dichiarazione di conformità di cui alla Legge 46/90 era fondamentale per evitare contestazioni in caso di ispezione.
Inoltre, il Decreto 447/91, di attuazione della Legge 46/90 sanciva che in determinati casi (superficie superiore ai 200 metri quadrati con utenze alimentate a bassa tensione) l’impianto elettrico dovesse essere progettato da un professionista in possesso di determinati requisiti professionali.
2) … e dopo
A decorrere dal 27/3/2008, la L. 46/90 (ad eccezione di alcuni articoli, tra cui quello riguardante le “verifiche”), il regolamento di cui al D.P.R. 447/91 e gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001, sono stati abrogati e sostituiti dal D.M. 22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Essa introduce alcune novità di rilievo:
estende il campo di applicazione a qualsiasi destinazione d'uso degli edifici (sia privati che pubblici) e alle aree di pertinenza (es.: cortili, aree parcheggio, ecc.)
classifica diversamente gli impianti:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
g) impianti di protezione antincendio
rende più selettivi i requisiti di qualificazione professionale
richiede di depositare la Dichiarazione di Conformità presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune dove è ubicato l'immobile in cui è installato l'impianto (anziché essere inviata alla Camera di Commercio)
maggiora le sanzioni in caso di inosservanza.
Anche nei casi di compravendita, donazione, permuta, conferimento, ecc., il venditore deve fornire garanzie sulla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza; in tali casi (impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del citato decreto), la dichiarazione di conformità agli impianti è sostituita da una dichiarazione, predisposta da un tecnico abilitato, di “rispondenza alla regola dell’arte”, ovvero alle norme tecniche vigenti all’epoca della costruzione, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio. In assenza di tale documento, si rischia l’applicazione di una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro, oltre al rischio, da parte del venditore, dell’obbligo di risarcimento del danno provocato all'acquirente. In pratica:
fino al 26 marzo 2008: la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sul modulo preesistente (riferimento: DM 20 febbraio 1992)
dal 27 marzo 2008: la dichiarazione di conformità va rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli Allegati I e II del DM 37/2008.
N.B.: in data 25 giugno 2008, il Decreto legislativo n. 112 del 25/06/2008 ha soppresso l’art. 13 del DM 37/2008, dove venivano richieste la reperibilità della documentazione e delle certificazioni degli impianti esistenti in caso di compravendita degli immobili. Lo scambio di tale documentazione non rappresenta quindi più un obbligo; tuttavia si consiglia, nel caso, di richiederla comunque, a tutela dell’incolumità e della sicurezza generale di chi subentra nell’immobile.
3) Le verifiche necessarie
Gli impianti di messa a terra, le installazioni alimentate in tensione, le stallazioni e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici installati nelle zone con pericolo d’esplosione devono essere sottoposti a controlli periodici di efficienza.
La dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, eventualmente corredata da tutti gli allegati obbligatori, equivale all'omologazione dell'impianto; quest'ultimo potrà quindi essere messo in esercizio.
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il Datore di lavoro è tenuto ad inviare la dichiarazione di conformità allo Sportello Unico per le Attività Produttive, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Il Datore di lavoro, nell'esercizio dell'impianto, è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione e a far sottoporre lo stesso a verifica periodica che è:
- biennale per gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri, locali ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
- quinquennale in tutti gli altri casi.
Nel caso di impianti ubicati in luoghi con pericolo d’esplosione (art. 5 del D.P.R. 462/01), la messa in esercizio degli può avvenire solo dopo la verifica di conformità effettuata dall'installatore dell'impianto e contestuale rilascio al Datore di lavoro della relativa dichiarazione di conformità.
La dichiarazione deve essere inviata, entro 30 giorni, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
In questo caso, però, l'omologazione è effettuata dall'ASL o dall'ARPA mediante una prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti denunciati.
Durante l'esercizio degli impianti il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare la regolare manutenzione ed è tenuto altresì a far sottoporre gli stessi a verifica periodica ogni due anni.
La cessazione d’esercizio, l’esecuzione di modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti sono soggetti a:
- comunicazione tempestiva agli uffici competenti per territorio
- effettuazione di una verifica straordinaria (la cui effettuazione non modifica in alcun modo le scadenze delle verifiche periodiche, che continuano ad essere "conteggiate" a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto).
Per l'effettuazione delle verifiche periodiche (artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/01), il Datore di lavoro può rivolgersi all'ASL (o, a seconda delle regioni, all'ARPA), o in alternativa a Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Ricapitolando:
tutti gli impianti elettrici devono essere adeguati alle norme di sicurezza vigenti all’epoca della realizzazione, tenuto conto del fatto che:
gli impianti realizzati prima del 1990 si considerano adeguati se dotati quantomeno di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale (salvavita)
per gli impianti realizzati dopo il marzo 1990, tutti i lavori di nuova installazione o di adeguamento degli impianti elettrici devono essere stati eseguiti da un soggetto abilitato il quale, al termine del lavoro, dovrebbe avere rilasciato la relativa dichiarazione di conformità, eventualmente corredata de allegati tecnici obbligatori
il proprietario dell’impianto è comunque tenuto alla custodia della documentazione di legge.
la vigilanza sull’applicazione delle norme compete alle AUSL ed agli Uffici Tecnici Comunali, e sono previste sanzioni amministrative per gli inadempienti; in caso di incidenti o incendi dovuti a inidoneità (o carenza di manutenzione) degli impianti elettrici, possono scattare sanzioni più gravi (anche penali).
4 Attività collegate
Dimensionamento, installazione, utilizzo, gestione e manutenzione della rete elettrica aziendale.
Tutte le attività che richiedono l’utilizzo di un impianto elettrico.